autorità parentale/istruzione/regolamentazione dei diritti di visita | KES Kindesschutzrecht (allgemein)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Aspetti processuali
E. 1.1 Il reclamo, inoltrato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del- la sentenza impugnata, è tempestivo (art. 450b cpv. 1 CC). Essendo inoltrato nelle forme prescritte e debitamente motivato (art. 450 cpv. 3 CC), esso è pertanto rice- vibile in ordine. Nel Cantone dei Grigioni, l'autorità giudiziaria di reclamo è il Tribu-
E. 1.2 L'istanza di reclamo dispone di cognizione piena (art. 450a cpv. 1 CC). Di-
nanzi a concrete conoscenze specialistiche dell'APMA aventi direttamente influito
o dovuto influire sulla decisione di prima istanza, essa può e deve tuttavia eserci-
tare riserbo nell'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata (Ruth E.
Reusser, in: Geiser/Fountoulakis [edit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
6° ed., Basilea 2018, n. 19 ad art. 450a CC).
2.
Oggetto del contenzioso
Il contenzioso in esame verte su tre aspetti della decisione impugnata, separata-
mente trattati nella presente decisione: la reiezione della richiesta di revoca dell'-
autorità parentale del padre (consid. 3 infra), l'istruzione ai genitori di attivare e
seguire una consulenza/mediazione/coaching sul tema della co-genitorialità (con-
sid. 4 infra) e lo stralcio dai ruoli della richiesta di sospensione – rispettivamente di
limitazione – del diritto di visita del padre (consid. 5 infra).
3.
Revoca dell'autorità parentale
3.1.
La reclamante si rivolge innanzitutto contro la reiezione della sua richiesta
di revoca dell'autorità parentale al resistente, argomentando essenzialmente che –
a seguito del mancato rispetto degli impegni presi da parte del padre – tale prov-
vedimento costituirebbe l'unica misura atta a garantire il bene del minore. La re-
clamante avrebbe infatti richiesto l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva a
sé per le continue delusioni provate dal figlio a causa degli incontri annullati dal
padre. Dopo anni di procedura, nel corso dei quali il comportamento invariabilmen-
te incostante, incurante e irresponsabile del resistente l'avrebbe a più riprese co-
stretta a segnalare all'APMA importanti problemi di comunicazione e conflitto tra i
genitori che avrebbero gravemente turbato il minore e il suo rapporto con la figura
paterna, le strade percorribili sarebbero oramai esaurite (sul tutto act. A.1, n. III/a;
act. A.1, petito principale).
3.2.
Nel sistema dell'autorità parentale congiunta i genitori prendono di comune
accordo tutte le questioni importanti riguardanti il minore, senza che uno di essi
goda di una posizione preminente nel processo decisionale. Nel diritto svizzero
della filiazione, l'autorità parentale congiunta costituisce la norma, oltre a rappre-
sentare – nei limiti del suo bene – un diritto del minore. Al fine di evitare abusi di
tale principio, la legge prevede che il genitore che ha la cura del figlio possa deci-
dere autonomamente se si tratta di affari quotidiani o urgenti, rispettivamente se il
E. 5 / 14 nale cantonale (art. 60 cpv. 1 LICC [CSC 210.100]), in seno al quale è competente la Prima Camera civile (art. 6 cpv. 1 lett. a OOTC [CSC 173.100]).
E. 5.1 La reclamante censura infine la mancata modifica della regolamentazione
dei diritti di visita tra padre e figlio. A tal riguardo, essa lamenta innanzitutto la cir-
costanza formale che l'APMA abbia stralciato dai ruoli la richiesta di sospensione
del diritto alle relazioni personali del curatore D._____, non potendo la sostituzione
del medesimo rendere l'istanza priva d'oggetto. Nel merito, la reclamante lamenta
quindi che, essendo il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario
limitato a contatti adeguati alle circostanze, i diritti di visita avrebbero dovuto esse-
re nella fattispecie sospesi o limitati, poiché il padre – non occupandosi seriamen-
te del bambino – ne pregiudicherebbe lo sviluppo (sul tutto act. A.1, n. III/b e III/c).
5.2.1. Per quanto concerne la questione formale dello stralcio dai ruoli dell'istanza,
si rileva che, come rettamente indicato dalla reclamante, l'adempimento dei pre-
supposti per l'applicazione dell'art. 242 CPC non è nella fattispecie ravvisabile, né
peraltro motivato dall'APMA. Piuttosto, alla luce della motivazione da essa addotta
a suffragio del relativo dispositivo della propria decisione (cfr. act. B.A consid. 8),
l'istanza precedente appare invece aver inteso respingere l'istanza. Poiché, come
in seguito esposto, l'istanza del curatore e la relativa censura della reclamante
devono effettivamente essere respinte nel merito, è necessario correggere d'ufficio
tale circostanza nel dispositivo della presente decisione.
5.2.2. In relazione alla censura di merito è invece doveroso ricordare che, in virtù
dell'art. 274 cpv. 2 CC, il diritto alle relazioni personali può essere negato o revo-
cato soltanto se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in vio-
lazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio – costellazione
che interessa nel caso di specie –, ovvero per altri gravi motivi. Il principio di pro-
porzionalità impone all'autorità di protezione dei minori di tentare in un primo mo-
mento di ammonire i genitori al fine di migliorare l'esecuzione del diritto alle rela-
zioni personali. In un secondo stadio, essa può e deve impartire istruzioni, colle-
gandole ove necessario alla comminatoria dell'art. 292 CP (disobbedienza a deci-
sioni dell'autorità). Soltanto nella misura in cui tutti i provvedimenti appena illustrati
dovessero palesarsi insufficienti, in un terzo stadio l'autorità può limitare o revoca-
re il diritto alle relazioni personali ai sensi dell'art. 274 cpv. 2 CC (sul tutto Ingeborg
Schwenzer/Michelle Cottier, op. cit., n. 23 ad art. 273 CC). Giurisprudenza e dot-
trina hanno già avuto occasione di stabilire che un genitore non si occupa seria-
mente del bambino ove non contribuisce al suo benessere e non intraprende al-
cunché per mantener vivo il rapporto con esso. Tale è il caso anche laddove il di-
ritto alle relazioni personali non sia esercitato senza motivo per lungo tempo. Mere
irregolarità nell'esercizio del diritto di visita non sono per contro sufficienti a giusti-
E. 5.3 Da quanto precede discende che la censura della reclamante relativa ai diritti di visita del resistente dev'essere respinta nel merito. Essendo tuttavia lo stralcio dai ruoli compiuto dall'istanza precedente formalmente errato, il dispositivo
n. 8 della decisione impugnata dev'essere riformato nel senso che l'istanza di so- spensione del diritto alle relazioni personali del padre promossa dall'allora curatore D._____ e l'istanza di sospensione o modifica del medesimo promossa dalla ma- dre sono respinte. 6. Spese e ripetibili
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dispendio richiesto per raggiungere l'altro genitore risulti irragionevole (cfr. sul tutto
art. 296 cpv. 1 e 2 CC; art. 301 cpv. 1bis CC; TC GR ZK1 20 84 del 10.9.2021 con-
sid. 9.2).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire, in ottemperanza alle chiare
disposizioni del legislatore illustrate in ingresso, che l'attribuzione dell'autorità pa-
rentale esclusiva a un genitore ex art. 298d cpv. 1 CC presuppone conflitti o diffi-
coltà comunicative di intensità e cronicità tali da impedire ai genitori di accordarsi
sulle decisioni necessarie per il bene del minore e/o esporre il medesimo a condi-
zioni particolarmente nocive per il suo sviluppo. Puntuali diverbi o disaccordi non
sono per contro sufficienti a giustificare tale misura. In costellazioni come la pre-
sente, i conflitti – rispettivamente le difficoltà comunicative – devono essere in altre
parole innanzitutto atti a pregiudicare la formazione efficace di una comune volon-
tà dei genitori. Il principio di sussidiarietà interdice inoltre l'attribuzione dell'autorità
parentale esclusiva a un genitore laddove misure più lievi si rivelino sufficienti. La
misura in esame può essere pertanto disposta soltanto in casi del tutto eccezionali
(cfr. DTF 141 III 472 consid. 4.7, con rimandi).
3.3.
Nemmeno la fattispecie allegata dalla reclamante stessa adempie tali re-
quisiti. Anche qualora il resistente potesse essere ritenuto esclusivamente e col-
pevolmente responsabile di tutti gli incontri saltati – conclusioni queste ultime che
non emergono peraltro con la necessaria chiarezza dalla documentazione agli atti
–, non sarebbe comunque ravvisabile il sussistere di un conflitto o di una difficoltà
comunicativa atti a pregiudicare la capacità dei genitori di prendere di comune ac-
cordo le decisioni necessarie per il bene di C._____, tantomeno una situazione
eccezionale ai sensi della precitata giurisprudenza. La reclamante non ha invero
neppure allegato simili circostanze, motivando invece la richiesta prettamente con
l'incostanza nell'esercizio dei diritti di visita e l'asserito insufficiente interesse del
padre per il figlio, di per sé insufficienti a giustificare la misura in esame.
Inoltre, per il fine essenzialmente addotto dalla reclamante – ossia di risparmiare
al minore ulteriori delusioni in relazione agli incontri con il padre –, la misura da
essa postulata si rivela in ogni caso inadeguata a priori, non influendo in alcun
modo sui diritti di visita e pertanto sulla possibilità fattuale del padre di deludere il
figlio.
3.4.
Da quanto precede discende che la censura della reclamante dev'essere
respinta e la decisione dell'istanza precedente di respingere la richiesta di revoca
dell'autorità parentale al resistente confermata.
E. 6.1 La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 1'500.00 (art. 10 OECC [CSC 320.210]), rimane a carico del Cantone dei Grigioni, non raggiungen- do i genitori la quota patrimoniale esente da spese per simili procedure e non po- tendo essere imputate alla reclamante malafede o temerarietà (art. 63 cpv. 3 LICC in combinato disposto al nuovo art. 28 cpv. 1 lett. b OPMinA [CSC 215.010]; cfr. in merito alla la situazione patrimoniale e di reddito dei genitori act. A.2.1 pag. 2 [ZK1 21 166] e act. A.1 e B.1 [ZK1 21 175]).
E. 6.2 Risultando integralmente soccombente con i suoi petiti, la reclamante è in- vece tenuta a rifondere le ripetibili al resistente (art. 60 cpv. 2 LICC in combinato disposto all'art. 106 cpv. 1 CPC). Il resistente è a beneficio del gratuito patrocinio; la relativa istanza della reclamante è stata invece respinta (TC GR ZK1 21 166; ZK1 21 175).
E. 6.2.1 Il resistente non ha inoltrato una nota d'onorario. Tenuto conto del dispen- dio temporale necessario per l'adeguato esercizio dei diritti del medesimo alla luce della complessità – relativamente limitata, considerata la conoscenza pregressa degli atti – del presente contenzioso, si giustifica di riconoscere nella fattispecie un dispendio temporale di 10 ore di lavoro per le osservazioni inoltrate (istanza di gra- tuito patrocinio inclusa) alla tariffa oraria mediana – applicabile in seguito al man-
E. 6.2.2 Dev'essere infine fissato l'indennizzo del patrocinatore del resistente dovuto dal Cantone dei Grigioni qualora le ripetibili si rivelassero irrecuperabili (art. 122 cpv. 2 prima frase CPC). Giacché la parte soccombente non è a beneficio del gra- tuito patrocinio, le ripetibili da essa dovute sono considerate irrecuperabili sola- mente laddove tale circostanza sia dimostrata, di norma tramite attestato di caren- za di beni (fra tante TC GR ZK1 19 175/176 del 13.4.2021 / 11.10.2021 con- sid. 19.4.1, con rimandi). Partendo dal dispendio temporale di 10 ore riconosciuto per le ripetibili e dalla tariffa oraria ridotta di CHF 200.00 (art. 5 OOA), al patrocina- tore del resistente è riconosciuto un indennizzo di CHF 2'218.60 (IVA e spese in- cluse). Il predetto importo andrebbe in tal caso a carico del Cantone dei Grigioni e sarebbe pagato dalla cassa del Tribunale cantonale. In seguito all'avvenuto pa- gamento dell'indennizzo il Cantone dei Grigioni subentrerebbe nella relativa misu- ra al resistente come creditore della pretesa nei confronti della reclamante (art. 122 cpv. 2 seconda frase CPC).
E. 7 / 14
4.
Istruzione
4.1.
La reclamante si rivolge quindi contro l'adeguatezza dell'istruzione impartita
ai genitori di attivare e seguire una consulenza/mediazione/coaching sul tema del-
la co-genitorialità, lamentando innanzitutto che tale misura – atta a generarle un
importante dispendio finanziario e temporale – sarebbe nei suoi confronti inneces-
saria, essendo lei una madre adeguata, accorta, diligente e disponibile, "che
avrebbe invece importanti difficoltà a spiegare a suo figlio il motivo per cui il padre
non si curi di lui e non si presenti agli appuntamenti prefissati". Imporre a lei la visi-
ta di un coaching per il solo motivo che il padre non rispetti gli impegni presi costi-
tuirebbe in ogni caso un provvedimento inadatto per risolvere la problematica in
esame. La reclamante sostiene infine che addossare al padre quest'ulteriore re-
sponsabilità non possa migliorare la situazione, posto come il medesimo non
adempie neppure i suoi attuali obblighi. Sarebbe viceversa facilmente immaginabi-
le che il padre la lasci sola a organizzare e seguire i coaching (sul tutto act. A.1,
n. III/a; act. A.1, primo petito in subordine).
4.2.1. Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non
vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori
ordina le misure opportune per la protezione del figlio. Essa può segnatamente
impartire ai genitori istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione (art. 307 cpv. 3
CC; cfr. anche art. 273 cpv. 2 CC). Dinanzi a concrete conoscenze specialistiche
dell'APMA aventi direttamente influito o dovuto influire sulla decisione di prima
istanza, l'istanza di reclamo può e deve esercitare riserbo nell'esame dell'adegua-
tezza della decisione impugnata (cfr. consid. 1.2 supra). Nella fattispecie l'APMA si
è fondata sul rapporto della curatrice professionale E._____, la quale – dopo aver
valutato le dinamiche familiari sulla base delle sue conoscenze specialistiche – ha
proposto che i genitori usufruiscano del supporto di un professionista di coaching
sulla genitorialità. Ciò al fine di accompagnare la transizione dall'organizzazione
dei diritti di visita da parte del curatore a un'organizzazione autonoma dei mede-
simi da parte dei genitori, nonché per istaurare un dialogo costruttivo tra gli stessi
(act. APMA 260, n. 4.1.2).
Si rileva in tal senso che, malgrado l'istanza precedente abbia trattato la questione
del coaching sulla (co-)genitorialità nel contesto della richiesta di revoca dell'auto-
rità parentale del padre, le due tematiche non sono intrinsecamente connesse.
Come precedentemente illustrato, il coaching sulla (co-)genitorialità è stato propo-
sto dalla curatrice come misura di sostegno per l'organizzazione autonoma da par-
te dei genitori dei diritti di visita – ovverosia al fine di permettere una modifica in
favore dell'autonomia genitoriale del mandato di curatela in relazione alla regola-
E. 8 / 14
mentazione delle relazioni personali tra C._____ e il padre (cfr. act. B.A, n. II/3;
act. B.A, dispositivo n. 3, non impugnato) –, oltreché per promuovere generalmen-
te il dialogo tra padre e madre. La modifica del mandato di curatela con tale corret-
tivo, riconoscibilmente intesa ad avviare un processo di progressiva responsabiliz-
zazione dei genitori, ottempera ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Intesa
come correttivo alla modifica del mandato di curatela, l'istruzione di attivare e se-
guire una consulenza/mediazione/coaching sul tema della co-genitorialità non può
apparire inadeguata. Considerato il potenziale per futuri attriti naturalmente insito
a tale passo e le difficoltà sinora incontrate dai genitori, non può essere infatti
escluso – e appare invece probabile – che la transizione al nuovo sistema di orga-
nizzazione dei diritti di visita e la normalizzazione dei rapporti tra i genitori necessi-
ti di – o sia perlomeno favorita da – un temporaneo accompagnamento specialisti-
co.
4.2.2. Per quanto concerne la conseguenza paventata dalla reclamante che – in
seguito all'addossamento di un ulteriore obbligo al resistente, a suo avviso già in-
capace di ottemperare agli attuali obblighi – essa possa essere lasciata sola nell'-
organizzazione e frequentazione delle consulenze/mediazioni/coaching, si rileva
innanzitutto che il resistente ha espresso in questa sede la sua volontà di presen-
ziarvi regolarmente (act. A.3, n. II/20). In relazione all'impegno in tal modo preso,
egli va preso in parola. Ove necessario, l'APMA dispone comunque delle misure
per incentivare adeguatamente la compliance delle parti, segnatamente sollecita-
zioni e – dovessero anche queste ultime rivelarsi insufficienti – la comminatoria
dell'art. 292 CP (disobbedienza a decisioni dell'autorità; cfr. in tal senso anche In-
geborg Schwenzer/Michelle Cottier, in: Geiser/Fountoulakis [edit.], Basler Kom-
mentar, Zivilgesetzbuch I, 6° ed., Basilea 2018, n. 23 ad art. 273 CC). In tal senso,
proprio l'ampia libertà decisionale lasciata dall'APMA ai genitori nell'ambito del'-
istruzione impartita (act. B.A dispositivo n. 6/b/b) permette ai medesimi di accor-
darsi su modalità per entrambi accettabili. Le consulenze, mediazioni o coaching
potrebbero ad esempio essere tenute, almeno in parte, in prossimità del domicilio
del resistente a G._____, a metà strada (ad esempio a H._____) o anche in via
telematica, nonché in lingua inglese (in cui le parti appaiono corrispondere tra loro;
cfr. fra numerosi esempi lo screenshot inoltrato dal resistente in act. A.3, n. II/31 in
fine). È lecito prospettare che simili modalità possano rivelarsi già di per sé atte a
garantire una soddisfacente compliance da parte di ambedue le parti.
Per completezza si appunta che, viceversa, l'indicazione del resistente per cui tali
incontri potrebbero essere fissati in seguito ai suoi incontri con il figlio (act. A.3,
n. II/20) dovrebbe rivelarsi impraticabile, tenendo conto della circostanza che i di-
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ritti di visita si tengono nel fine settimana, in cui le parti difficilmente troveranno
uno specialista disponibile, nonché delle difficoltà già incontrate dall'APMA nel tro-
vare una figura idonea in F._____ (cfr. act. B.A n. II/8 in fine).
4.2.3. Per quanto concerne infine il dispendio finanziario prospettivamente gene-
rato dalla misura, si ricorda nuovamente che – come illustrato in precedenza –, la
modifica della precedente curatela (non impugnata e passata pertanto in regiudi-
cata formale) assieme al correttivo che qui ci occupa ottempera ai principi di sus-
sidiarietà, proporzionalità e del bene del minore, dinanzi ai quali considerazioni
finanziarie devono passare in secondo piano. Si rileva inoltre che, in virtù dell'-
art. 63a cpv. 3 LICC (CSC 210.100), entrato in vigore il 1° gennaio 2022, le spese
di misure di protezione dei minori ambulatoriali e stazionarie sono a carico del co-
mune del domicilio civile del minorenne interessato, nella misura in cui non siano
tenuti al pagamento terzi, se è data una decisione o una raccomandazione dell'au-
torità di protezione dei minori e degli adulti – come nel caso di specie. Ai sensi
della medesima disposizione, se un comune contesta la competenza per l'assun-
zione delle spese, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può anticipare
tali spese. Giusta l'art. 63a cpv. 4 LICC i detentori dell'autorità parentale parteci-
pano alle spese di misure di protezione dei minori in misura del contributo dei ge-
nitori definito dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale, almeno
però in misura di CHF 10.00 al giorno. Se non sono in grado di farlo per ragioni
economiche – come prospettivamente il caso nella fattispecie in esame –, l'ente
pubblico competente per l'assistenza di diritto pubblico dei detentori dell'autorità
parentale si fa carico del contributo dei genitori. Considerato il sostanziale – se
non integrale – sostegno pubblico al provvedimento in esame e l'ampio margine di
discrezione accordato ai genitori nel definire i parametri dello stesso, incluso l'one-
re finanziario ivi connesso, la misura non può essere considerata inadeguata.
4.3.
Ne consegue che la censura della reclamante dev'essere respinta e la de-
cisione dell'istanza precedente di impartire ai genitori l'istruzione di attivare e se-
guire una consulenza/mediazione/coaching sul tema della co-genitorialità confer-
mata.
In relazione a quanto esposto al consid. 4.2.3 supra, l'APMA è tuttavia invitata a
fornire ai genitori il sostegno necessario per ottenere i contributi pubblici di loro
diritto per la misura in esame e a vigilare su un adeguato rapporto tra i costi (vero-
similmente gravanti integralmente sulla collettività) e i benefici della medesima (in
merito ai quali essa dovrà essere informata dai genitori ai sensi del dispositivo
n. 6/b/c della decisione impugnata).
E. 10 / 14 5. Regolamentazione delle relazioni personali
E. 11 / 14
ficarne la limitazione o la revoca (Ingeborg Schwenzer/Michelle Cottier, op. cit.,
n. 7 ad art. 274 CC, con rimandi).
Nella fattispecie, l'intensità necessaria per concludere che il padre non si occupi
sufficientemente del bambino non è data, costituendo l'irregolarità delle visite del
padre e la circostanza che egli abbia – a detta della reclamante – terminato anzi-
tempo alcuni incontri (act. A.1, pag. 12 in fine) circostanze di per sé insufficienti a
giustificare la limitazione o la revoca del diritto alle relazioni personali ai sensi della
precitata giurisprudenza. Le circostanze addotte non possono essere inoltre ricon-
dotte a un generale disinteresse del resistente nei confronti del bambino, il quale
avrebbe generato una dinamica ben diversa tra le due persone. Essa sembra piut-
tosto essere in larga misura dovuta a diverse difficoltà incontrate dai genitori nel
contesto della precedente gestione dei diritti di visita. Tra queste meritano partico-
lare menzione la distanza geografica, le incomprensioni linguistiche (act. A.1,
pag. 12 secondo paragrafo), la scarsità di luoghi idonei ove padre e figlio possano
recarsi a piedi per l'esercizio dei diritti di visita e infine l'influenza generalmente
destabilizzante delle incomprensioni tra i genitori, potenzialmente esacerbata dalla
fissazione dei diritti di visita "dall'alto" (cfr. in tal senso ad esempio act. A.3 n. II/9).
La nuova soluzione globale adottata dall'istanza precedente potrebbe invece porre
sostanziale rimedio a tali problemi. Viceversa, la circostanza – unica sulla quale
appare sussistere unanimità – che il minore viva con piacere le visite del resisten-
te e provi dispiacere per il loro annullamento palesa una profonda connessione
emotiva con la figura paterna, ragion per cui qualsiasi limitazione del reciproco
diritto delle due persone di incontrarsi contrasterebbe con il bene del minore, oltre
a violare il principio di proporzionalità. Qualora le visite del padre si rivelino in futu-
ro ingiustificatamente e considerevolmente irregolari, l'APMA è invece chiamata
ad esaminare le misure adeguate ai sensi del precedente paragrafo. La circostan-
za che l'APMA abbia precedentemente impartito ai genitori l'istruzione di "debita-
mente informare l'APMA, per il tramite del curatore educativo D._____, nel caso in
cui il mancato esercizio del diritto alle relazioni personali esponesse il minore ad
un pericolo per il suo sviluppo, richiedendo una modifica o una soppressione del
diritto alle relazioni personali secondo l'art. 274 cpv. 1 e 2 CC", è inadatta a influire
su tale valutazione, non vincolando quanto ivi suggerito né l'istanza precedente,
né tantomeno l'istanza di reclamo. Un ulteriore esame delle relative argomenta-
zioni delle parti si rivela pertanto superfluo.
La richiesta di svolgere le visite presso un punto di incontro va respinta per i me-
desimi motivi. Essa contrasta segnatamente con la condivisibile volontà dell'APMA
di dare maggior voce e autonomia ai genitori nell'organizzazione e nella gestione
E. 12 / 14 delle visite paterne. Essendo il mandato della curatrice E._____ in tal senso limita- to alla vigilanza sul diritto alle relazioni personali (act. B.A, dispositivo n. 4/a, non impugnato e pertanto passato in regiudicata formale) – soluzione che esclude in- vece l'accompagnamento degli incontri da parte della curatrice –, mal si compren- de peraltro la motivazione addotta dalla reclamante, per cui "lo svolgimento dei diritti di visita presso un punto di incontro permetterebbe di verificare l'effettivo esercizio di tale diritto da parte del padre, nonché di constatare lo stato d'animo del bambino in queste occasioni, sia quando il padre annulla il diritto di visita, sia quando il padre effettivamente lo esercita" (act. A.1, pag. 13 in fine).
E. 13 / 14 cato inoltro di un accordo sull'onorario – di CHF 240.00. Sommati il consuetudina- rio indennizzo forfettario per gli esborsi del 3% e l'IVA al tasso del 7.7%, l'inden- nizzo complessivo dovuto al patrocinatore del resistente ammonta a CHF 2'662.40 (artt. 2 segg. OOA).
E. 14 / 14
La Prima Camera civile pronuncia:
1.
Il reclamo è respinto.
2.
Il dispositivo n. 8 della decisione dell'Autorità di protezione dei minori e degli
adulti Grigioni centrale/Moesa del 31 agosto 2021 è riformato d'ufficio come
segue:
"Le istanze dell'allora curatore D._____ e di A._____
relative al diritto alle relazioni personali del padre sono respinte."
3.
Per il resto, la decisione dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti
Grigioni centrale/Moesa del 31 agosto 2021 è confermata.
4.
La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 1'500.00, rimane a
carico del Cantone dei Grigioni.
5.
A._____ è tenuta a rifondere a B._____ CHF 2'662.40 (IVA e spese incluse)
a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo.
Qualora tale importo dovesse rivelarsi irrecuperabile, in seguito alla con-
cessione del gratuito patrocinio a B._____ (decreto TC GR ZK1 21 175) l'-
indennizzo del patrocinatore del medesimo, avv. Luca Tenchio, di
CHF 2'218.60 (IVA e spese incluse), andrebbe a carico del Cantone dei
Grigioni (cassa del Tribunale cantonale). L'irrecuperabilità dev'essere dimo-
strata, di norma tramite attestato di carenza di beni. In seguito all'avvenuto
pagamento dell'indennizzo il Cantone dei Grigioni subentrerebbe nella rela-
tiva misura al resistente come creditore della pretesa nei confronti della re-
clamante (art. 122 cpv. 2 seconda frase CPC).
6.
Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai
sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per
l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso
fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.
7.
Comunicazione a:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decisione del 16 maggio 2022 N. d'incarto ZK1 21 156 Istanza Prima Camera civile Composizione Cavegn, presidente Michael Dürst e Bergamin Baldassarre, attuario Parti A._____ reclamante patrocinata dall'avv. Patrizia Casoni Delcò Via Emilio Bossi 12, 6901 Lugano contro B._____ resistente patrocinato dall'avv. Luca Tenchio Obere Plessurstrasse 36, 7000 Coira nella causa concernente C._____ Oggetto autorità parentale / istruzione / regolamentazione dei diritti di visita Atto impugnato decisione dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti Gri- gioni centrale/Moesa del 31.08.2021, comunicata il 06.09.2021 Comunicazione 17 maggio 2022
2 / 14 Ritenuto in fatto: A. Il 7 marzo 2019 l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti Grigioni cen- trale/Moesa (in seguito: APMA) ha istituito tra l'altro una curatela educativa con poteri speciali in favore di C._____, nato il _____ 2017. Della gestione del manda- to è stato incaricato D._____ dell'Ufficio curatori professionali Regione Moesa. L'APMA ha inoltre regolato il diritto alle relazioni personali tra C._____ e il padre B._____. B. La regolamentazione del diritto alle relazioni personali fra C._____ e B._____ è stata confermata senza variazioni dall'APMA in data 5 maggio 2020. In tale occasione, l'autorità ha impartito ai genitori e al curatore educativo l'istruzione di informare l'autorità nel caso in cui il mancato esercizio del diritto alle relazioni personali esponesse il minore ad un pericolo per il suo sviluppo, richiedendo una modifica o una soppressione del diritto alle relazioni personali. C. Il 14 settembre 2020 A._____ ha informato l'APMA di non essere più intenzionata ad accompagnare C._____ ai diritti di visita a causa degli incontri disattesi da parte del padre. D. Nella sua risposta del 21 settembre 2020 l'APMA ha informato A._____ della circostanza che il curatore educativo avrebbe dichiarato di avere la situazione sotto stretto controllo e di avere un piano di osservazione del diritto alle relazioni personali che lo avrebbe condotto, nel caso il padre avesse disatteso il prossimo incontro, a presentare all'APMA un'istanza di modifica del diritto alle relazioni personali tra padre e figlio. E. Con scritto del 22 settembre 2020 A._____ ha interposto reclamo per inadempienza contro l'operato del curatore educativo. Su relativa richiesta dell'APMA del 23 settembre 2020, il curatore educativo ha presentato osservazioni in merito al reclamo. F. Il 5 ottobre 2020 A._____ ha chiesto la destituzione del curatore educativo. G. Su richiesta dell'APMA del 9 novembre 2020, in data 19 novembre 2020 il curatore educativo ha inoltrato un rapporto relativo alla gestione del diritto alle relazioni personali, indicandovi che "potrebbe essere necessaria una sospensione dei diritti di visita". H. Il 21 dicembre 2020 A._____ ha inoltrato all'APMA uno scritto autografo in cui postulava l'assegnazione dell'autorità parentale esclusiva in suo favore. La madre ha inoltre chiesto che il diritto alle relazioni personali sia sospeso, in via
3 / 14 subordinata limitato a una volta al mese presso un punto d'incontro e revocato in caso d'inadempienza del padre. I. Con decisione del 4 maggio 2021 l'APMA ha sostituito il curatore educativo, la cui attività professionale in seno all'Ufficio curatori professionali Regione Moesa giungeva a termine, con E._____. L. Il 16 luglio 2021 E._____ ha inoltrato il rapporto finale per il periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 maggio 2021 per approvazione all'APMA. M. Con decisione del 31 agosto 2021, comunicata il 6 settembre 2021, l'APMA ha tra l'altro respinto la richiesta di revoca dell'autorità parentale del padre postulata dalla madre, impartendo invece ai genitori l'istruzione di seguire una consulenza/mediazione/coaching sul tema della co-genitorialità e d'informare l'autorità sui passi intrapresi e stralciando infine dai ruoli la richiesta di sospensione del diritto alle relazioni personali in quanto divenuta priva d'oggetto. N. In data 8 ottobre 2021 A._____ (in seguito: reclamante o madre) ha interposto reclamo avverso i dispositivi 6 e 8 della predetta decisione, postulando nel merito quanto segue: In via principale:
1. Il reclamo della Signora A._____ è accolto. Di conseguenza, il punto 6 e il punto 8 della decisione dell'Autorità di Protezione dei minori e degli adulti, APMA Grigioni centrale/Moesa, Succursale Roveredo, del 6/9 settembre 2021, sono annullati e la decisione è riformata come segue: a. La richiesta del 21 dicembre 2020 di A._____ di revoca dell'autorità parentale al padre è accolta. b. L'istruzione (art. 307 cpv. 3 CC) di attivare e seguire una consulenza/mediazione/coaching sul tema della co-genitorialità è revocata. c. Il diritto del padre alle relazioni personali con il figlio C._____ è sospeso fino a nuova decisione.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado. In via subordinata:
1. Il reclamo della Signora A._____ è accolto. Di conseguenza, il punto 6 e il punto 8 della decisione dell'Autorità di Protezione dei minori e degli adulti, APMA Grigioni centrale/Moesa, Succursale Roveredo, del 6/9 settembre 2021, sono annullati e la decisione è riformata come segue: a. La richiesta del 21 dicembre 2020 di A._____ di revoca dell'autorità parentale al padre è respinta.
4 / 14 b. L'istruzione (art. 307 cpv. 3 CC) di attivare e seguire una consulenza/mediazione/coaching sul tema della co-genitorialità è revocata. c. Il diritto del padre alle relazioni personali con il figlio C._____ è sospeso fino a nuova decisione. In via ancor più subordinata:
1. Il reclamo della Signora A._____ è accolto. Di conseguenza, il punto 6 e il punto 8 della decisione dell'Autorità di Protezione dei minori e degli adulti, APMA Grigioni centrale/Moesa, Succursale Roveredo, del 6/9 settembre 2021, sono annullati e la decisione è riformata come segue: a. La richiesta del 21 dicembre 2020 di A._____ di revoca dell'autorità parentale al padre è respinta. b. L'istruzione (art. 307 cpv. 3 CC) di attivare e seguire una consulenza/mediazione/coaching sul tema della co-genitorialità è revocata. c. Il diritto del padre alle relazioni personali con il figlio C._____ è limitato ad una volta al mese presso un punto d'incontro.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado. In via ancora più subordinata:
1. Il reclamo della Signora A._____ è accolto. Di conseguenza, il punto 6 e il punto 8 della decisione dell'Autorità di Protezione dei minori e degli adulti, APMA Grigioni centrale/Moesa, Succursale Roveredo, del 6/9 settembre 2021, sono annullati e l'incarto è ritornato all'Autorità affinché proceda ad una nuova decisione.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado. O. L'APMA ha inoltrato osservazioni in data 12 novembre 2021, postulando la reiezione del reclamo, nella misura in cui dovesse rivelarsi ricevibile, nonché l'addossamento di spese e ripetibili a norma di legge. P. Nelle sue osservazioni del 18 novembre 2021 B._____ (in seguito: resistente o padre) ha postulato la reiezione del reclamo, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Considerando in diritto: 1. Aspetti processuali 1.1. Il reclamo, inoltrato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del- la sentenza impugnata, è tempestivo (art. 450b cpv. 1 CC). Essendo inoltrato nelle forme prescritte e debitamente motivato (art. 450 cpv. 3 CC), esso è pertanto rice- vibile in ordine. Nel Cantone dei Grigioni, l'autorità giudiziaria di reclamo è il Tribu-
5 / 14 nale cantonale (art. 60 cpv. 1 LICC [CSC 210.100]), in seno al quale è competente la Prima Camera civile (art. 6 cpv. 1 lett. a OOTC [CSC 173.100]). 1.2. L'istanza di reclamo dispone di cognizione piena (art. 450a cpv. 1 CC). Di- nanzi a concrete conoscenze specialistiche dell'APMA aventi direttamente influito o dovuto influire sulla decisione di prima istanza, essa può e deve tuttavia eserci- tare riserbo nell'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata (Ruth E. Reusser, in: Geiser/Fountoulakis [edit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6° ed., Basilea 2018, n. 19 ad art. 450a CC). 2. Oggetto del contenzioso Il contenzioso in esame verte su tre aspetti della decisione impugnata, separata- mente trattati nella presente decisione: la reiezione della richiesta di revoca dell'- autorità parentale del padre (consid. 3 infra), l'istruzione ai genitori di attivare e seguire una consulenza/mediazione/coaching sul tema della co-genitorialità (con- sid. 4 infra) e lo stralcio dai ruoli della richiesta di sospensione – rispettivamente di limitazione – del diritto di visita del padre (consid. 5 infra). 3. Revoca dell'autorità parentale 3.1. La reclamante si rivolge innanzitutto contro la reiezione della sua richiesta di revoca dell'autorità parentale al resistente, argomentando essenzialmente che – a seguito del mancato rispetto degli impegni presi da parte del padre – tale prov- vedimento costituirebbe l'unica misura atta a garantire il bene del minore. La re- clamante avrebbe infatti richiesto l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva a sé per le continue delusioni provate dal figlio a causa degli incontri annullati dal padre. Dopo anni di procedura, nel corso dei quali il comportamento invariabilmen- te incostante, incurante e irresponsabile del resistente l'avrebbe a più riprese co- stretta a segnalare all'APMA importanti problemi di comunicazione e conflitto tra i genitori che avrebbero gravemente turbato il minore e il suo rapporto con la figura paterna, le strade percorribili sarebbero oramai esaurite (sul tutto act. A.1, n. III/a; act. A.1, petito principale). 3.2. Nel sistema dell'autorità parentale congiunta i genitori prendono di comune accordo tutte le questioni importanti riguardanti il minore, senza che uno di essi goda di una posizione preminente nel processo decisionale. Nel diritto svizzero della filiazione, l'autorità parentale congiunta costituisce la norma, oltre a rappre- sentare – nei limiti del suo bene – un diritto del minore. Al fine di evitare abusi di tale principio, la legge prevede che il genitore che ha la cura del figlio possa deci- dere autonomamente se si tratta di affari quotidiani o urgenti, rispettivamente se il
6 / 14 dispendio richiesto per raggiungere l'altro genitore risulti irragionevole (cfr. sul tutto art. 296 cpv. 1 e 2 CC; art. 301 cpv. 1bis CC; TC GR ZK1 20 84 del 10.9.2021 con- sid. 9.2). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire, in ottemperanza alle chiare disposizioni del legislatore illustrate in ingresso, che l'attribuzione dell'autorità pa- rentale esclusiva a un genitore ex art. 298d cpv. 1 CC presuppone conflitti o diffi- coltà comunicative di intensità e cronicità tali da impedire ai genitori di accordarsi sulle decisioni necessarie per il bene del minore e/o esporre il medesimo a condi- zioni particolarmente nocive per il suo sviluppo. Puntuali diverbi o disaccordi non sono per contro sufficienti a giustificare tale misura. In costellazioni come la pre- sente, i conflitti – rispettivamente le difficoltà comunicative – devono essere in altre parole innanzitutto atti a pregiudicare la formazione efficace di una comune volon- tà dei genitori. Il principio di sussidiarietà interdice inoltre l'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva a un genitore laddove misure più lievi si rivelino sufficienti. La misura in esame può essere pertanto disposta soltanto in casi del tutto eccezionali (cfr. DTF 141 III 472 consid. 4.7, con rimandi). 3.3. Nemmeno la fattispecie allegata dalla reclamante stessa adempie tali re- quisiti. Anche qualora il resistente potesse essere ritenuto esclusivamente e col- pevolmente responsabile di tutti gli incontri saltati – conclusioni queste ultime che non emergono peraltro con la necessaria chiarezza dalla documentazione agli atti –, non sarebbe comunque ravvisabile il sussistere di un conflitto o di una difficoltà comunicativa atti a pregiudicare la capacità dei genitori di prendere di comune ac- cordo le decisioni necessarie per il bene di C._____, tantomeno una situazione eccezionale ai sensi della precitata giurisprudenza. La reclamante non ha invero neppure allegato simili circostanze, motivando invece la richiesta prettamente con l'incostanza nell'esercizio dei diritti di visita e l'asserito insufficiente interesse del padre per il figlio, di per sé insufficienti a giustificare la misura in esame. Inoltre, per il fine essenzialmente addotto dalla reclamante – ossia di risparmiare al minore ulteriori delusioni in relazione agli incontri con il padre –, la misura da essa postulata si rivela in ogni caso inadeguata a priori, non influendo in alcun modo sui diritti di visita e pertanto sulla possibilità fattuale del padre di deludere il figlio. 3.4. Da quanto precede discende che la censura della reclamante dev'essere respinta e la decisione dell'istanza precedente di respingere la richiesta di revoca dell'autorità parentale al resistente confermata.
7 / 14 4. Istruzione 4.1. La reclamante si rivolge quindi contro l'adeguatezza dell'istruzione impartita ai genitori di attivare e seguire una consulenza/mediazione/coaching sul tema del- la co-genitorialità, lamentando innanzitutto che tale misura – atta a generarle un importante dispendio finanziario e temporale – sarebbe nei suoi confronti inneces- saria, essendo lei una madre adeguata, accorta, diligente e disponibile, "che avrebbe invece importanti difficoltà a spiegare a suo figlio il motivo per cui il padre non si curi di lui e non si presenti agli appuntamenti prefissati". Imporre a lei la visi- ta di un coaching per il solo motivo che il padre non rispetti gli impegni presi costi- tuirebbe in ogni caso un provvedimento inadatto per risolvere la problematica in esame. La reclamante sostiene infine che addossare al padre quest'ulteriore re- sponsabilità non possa migliorare la situazione, posto come il medesimo non adempie neppure i suoi attuali obblighi. Sarebbe viceversa facilmente immaginabi- le che il padre la lasci sola a organizzare e seguire i coaching (sul tutto act. A.1,
n. III/a; act. A.1, primo petito in subordine). 4.2.1. Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio. Essa può segnatamente impartire ai genitori istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione (art. 307 cpv. 3 CC; cfr. anche art. 273 cpv. 2 CC). Dinanzi a concrete conoscenze specialistiche dell'APMA aventi direttamente influito o dovuto influire sulla decisione di prima istanza, l'istanza di reclamo può e deve esercitare riserbo nell'esame dell'adegua- tezza della decisione impugnata (cfr. consid. 1.2 supra). Nella fattispecie l'APMA si è fondata sul rapporto della curatrice professionale E._____, la quale – dopo aver valutato le dinamiche familiari sulla base delle sue conoscenze specialistiche – ha proposto che i genitori usufruiscano del supporto di un professionista di coaching sulla genitorialità. Ciò al fine di accompagnare la transizione dall'organizzazione dei diritti di visita da parte del curatore a un'organizzazione autonoma dei mede- simi da parte dei genitori, nonché per istaurare un dialogo costruttivo tra gli stessi (act. APMA 260, n. 4.1.2). Si rileva in tal senso che, malgrado l'istanza precedente abbia trattato la questione del coaching sulla (co-)genitorialità nel contesto della richiesta di revoca dell'auto- rità parentale del padre, le due tematiche non sono intrinsecamente connesse. Come precedentemente illustrato, il coaching sulla (co-)genitorialità è stato propo- sto dalla curatrice come misura di sostegno per l'organizzazione autonoma da par- te dei genitori dei diritti di visita – ovverosia al fine di permettere una modifica in favore dell'autonomia genitoriale del mandato di curatela in relazione alla regola-
8 / 14 mentazione delle relazioni personali tra C._____ e il padre (cfr. act. B.A, n. II/3; act. B.A, dispositivo n. 3, non impugnato) –, oltreché per promuovere generalmen- te il dialogo tra padre e madre. La modifica del mandato di curatela con tale corret- tivo, riconoscibilmente intesa ad avviare un processo di progressiva responsabiliz- zazione dei genitori, ottempera ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Intesa come correttivo alla modifica del mandato di curatela, l'istruzione di attivare e se- guire una consulenza/mediazione/coaching sul tema della co-genitorialità non può apparire inadeguata. Considerato il potenziale per futuri attriti naturalmente insito a tale passo e le difficoltà sinora incontrate dai genitori, non può essere infatti escluso – e appare invece probabile – che la transizione al nuovo sistema di orga- nizzazione dei diritti di visita e la normalizzazione dei rapporti tra i genitori necessi- ti di – o sia perlomeno favorita da – un temporaneo accompagnamento specialisti- co. 4.2.2. Per quanto concerne la conseguenza paventata dalla reclamante che – in seguito all'addossamento di un ulteriore obbligo al resistente, a suo avviso già in- capace di ottemperare agli attuali obblighi – essa possa essere lasciata sola nell'- organizzazione e frequentazione delle consulenze/mediazioni/coaching, si rileva innanzitutto che il resistente ha espresso in questa sede la sua volontà di presen- ziarvi regolarmente (act. A.3, n. II/20). In relazione all'impegno in tal modo preso, egli va preso in parola. Ove necessario, l'APMA dispone comunque delle misure per incentivare adeguatamente la compliance delle parti, segnatamente sollecita- zioni e – dovessero anche queste ultime rivelarsi insufficienti – la comminatoria dell'art. 292 CP (disobbedienza a decisioni dell'autorità; cfr. in tal senso anche In- geborg Schwenzer/Michelle Cottier, in: Geiser/Fountoulakis [edit.], Basler Kom- mentar, Zivilgesetzbuch I, 6° ed., Basilea 2018, n. 23 ad art. 273 CC). In tal senso, proprio l'ampia libertà decisionale lasciata dall'APMA ai genitori nell'ambito del'- istruzione impartita (act. B.A dispositivo n. 6/b/b) permette ai medesimi di accor- darsi su modalità per entrambi accettabili. Le consulenze, mediazioni o coaching potrebbero ad esempio essere tenute, almeno in parte, in prossimità del domicilio del resistente a G._____, a metà strada (ad esempio a H._____) o anche in via telematica, nonché in lingua inglese (in cui le parti appaiono corrispondere tra loro; cfr. fra numerosi esempi lo screenshot inoltrato dal resistente in act. A.3, n. II/31 in fine). È lecito prospettare che simili modalità possano rivelarsi già di per sé atte a garantire una soddisfacente compliance da parte di ambedue le parti. Per completezza si appunta che, viceversa, l'indicazione del resistente per cui tali incontri potrebbero essere fissati in seguito ai suoi incontri con il figlio (act. A.3,
n. II/20) dovrebbe rivelarsi impraticabile, tenendo conto della circostanza che i di-
9 / 14 ritti di visita si tengono nel fine settimana, in cui le parti difficilmente troveranno uno specialista disponibile, nonché delle difficoltà già incontrate dall'APMA nel tro- vare una figura idonea in F._____ (cfr. act. B.A n. II/8 in fine). 4.2.3. Per quanto concerne infine il dispendio finanziario prospettivamente gene- rato dalla misura, si ricorda nuovamente che – come illustrato in precedenza –, la modifica della precedente curatela (non impugnata e passata pertanto in regiudi- cata formale) assieme al correttivo che qui ci occupa ottempera ai principi di sus- sidiarietà, proporzionalità e del bene del minore, dinanzi ai quali considerazioni finanziarie devono passare in secondo piano. Si rileva inoltre che, in virtù dell'- art. 63a cpv. 3 LICC (CSC 210.100), entrato in vigore il 1° gennaio 2022, le spese di misure di protezione dei minori ambulatoriali e stazionarie sono a carico del co- mune del domicilio civile del minorenne interessato, nella misura in cui non siano tenuti al pagamento terzi, se è data una decisione o una raccomandazione dell'au- torità di protezione dei minori e degli adulti – come nel caso di specie. Ai sensi della medesima disposizione, se un comune contesta la competenza per l'assun- zione delle spese, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può anticipare tali spese. Giusta l'art. 63a cpv. 4 LICC i detentori dell'autorità parentale parteci- pano alle spese di misure di protezione dei minori in misura del contributo dei ge- nitori definito dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale, almeno però in misura di CHF 10.00 al giorno. Se non sono in grado di farlo per ragioni economiche – come prospettivamente il caso nella fattispecie in esame –, l'ente pubblico competente per l'assistenza di diritto pubblico dei detentori dell'autorità parentale si fa carico del contributo dei genitori. Considerato il sostanziale – se non integrale – sostegno pubblico al provvedimento in esame e l'ampio margine di discrezione accordato ai genitori nel definire i parametri dello stesso, incluso l'one- re finanziario ivi connesso, la misura non può essere considerata inadeguata. 4.3. Ne consegue che la censura della reclamante dev'essere respinta e la de- cisione dell'istanza precedente di impartire ai genitori l'istruzione di attivare e se- guire una consulenza/mediazione/coaching sul tema della co-genitorialità confer- mata. In relazione a quanto esposto al consid. 4.2.3 supra, l'APMA è tuttavia invitata a fornire ai genitori il sostegno necessario per ottenere i contributi pubblici di loro diritto per la misura in esame e a vigilare su un adeguato rapporto tra i costi (vero- similmente gravanti integralmente sulla collettività) e i benefici della medesima (in merito ai quali essa dovrà essere informata dai genitori ai sensi del dispositivo
n. 6/b/c della decisione impugnata).
10 / 14 5. Regolamentazione delle relazioni personali 5.1. La reclamante censura infine la mancata modifica della regolamentazione dei diritti di visita tra padre e figlio. A tal riguardo, essa lamenta innanzitutto la cir- costanza formale che l'APMA abbia stralciato dai ruoli la richiesta di sospensione del diritto alle relazioni personali del curatore D._____, non potendo la sostituzione del medesimo rendere l'istanza priva d'oggetto. Nel merito, la reclamante lamenta quindi che, essendo il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario limitato a contatti adeguati alle circostanze, i diritti di visita avrebbero dovuto esse- re nella fattispecie sospesi o limitati, poiché il padre – non occupandosi seriamen- te del bambino – ne pregiudicherebbe lo sviluppo (sul tutto act. A.1, n. III/b e III/c). 5.2.1. Per quanto concerne la questione formale dello stralcio dai ruoli dell'istanza, si rileva che, come rettamente indicato dalla reclamante, l'adempimento dei pre- supposti per l'applicazione dell'art. 242 CPC non è nella fattispecie ravvisabile, né peraltro motivato dall'APMA. Piuttosto, alla luce della motivazione da essa addotta a suffragio del relativo dispositivo della propria decisione (cfr. act. B.A consid. 8), l'istanza precedente appare invece aver inteso respingere l'istanza. Poiché, come in seguito esposto, l'istanza del curatore e la relativa censura della reclamante devono effettivamente essere respinte nel merito, è necessario correggere d'ufficio tale circostanza nel dispositivo della presente decisione. 5.2.2. In relazione alla censura di merito è invece doveroso ricordare che, in virtù dell'art. 274 cpv. 2 CC, il diritto alle relazioni personali può essere negato o revo- cato soltanto se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in vio- lazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio – costellazione che interessa nel caso di specie –, ovvero per altri gravi motivi. Il principio di pro- porzionalità impone all'autorità di protezione dei minori di tentare in un primo mo- mento di ammonire i genitori al fine di migliorare l'esecuzione del diritto alle rela- zioni personali. In un secondo stadio, essa può e deve impartire istruzioni, colle- gandole ove necessario alla comminatoria dell'art. 292 CP (disobbedienza a deci- sioni dell'autorità). Soltanto nella misura in cui tutti i provvedimenti appena illustrati dovessero palesarsi insufficienti, in un terzo stadio l'autorità può limitare o revoca- re il diritto alle relazioni personali ai sensi dell'art. 274 cpv. 2 CC (sul tutto Ingeborg Schwenzer/Michelle Cottier, op. cit., n. 23 ad art. 273 CC). Giurisprudenza e dot- trina hanno già avuto occasione di stabilire che un genitore non si occupa seria- mente del bambino ove non contribuisce al suo benessere e non intraprende al- cunché per mantener vivo il rapporto con esso. Tale è il caso anche laddove il di- ritto alle relazioni personali non sia esercitato senza motivo per lungo tempo. Mere irregolarità nell'esercizio del diritto di visita non sono per contro sufficienti a giusti-
11 / 14 ficarne la limitazione o la revoca (Ingeborg Schwenzer/Michelle Cottier, op. cit.,
n. 7 ad art. 274 CC, con rimandi). Nella fattispecie, l'intensità necessaria per concludere che il padre non si occupi sufficientemente del bambino non è data, costituendo l'irregolarità delle visite del padre e la circostanza che egli abbia – a detta della reclamante – terminato anzi- tempo alcuni incontri (act. A.1, pag. 12 in fine) circostanze di per sé insufficienti a giustificare la limitazione o la revoca del diritto alle relazioni personali ai sensi della precitata giurisprudenza. Le circostanze addotte non possono essere inoltre ricon- dotte a un generale disinteresse del resistente nei confronti del bambino, il quale avrebbe generato una dinamica ben diversa tra le due persone. Essa sembra piut- tosto essere in larga misura dovuta a diverse difficoltà incontrate dai genitori nel contesto della precedente gestione dei diritti di visita. Tra queste meritano partico- lare menzione la distanza geografica, le incomprensioni linguistiche (act. A.1, pag. 12 secondo paragrafo), la scarsità di luoghi idonei ove padre e figlio possano recarsi a piedi per l'esercizio dei diritti di visita e infine l'influenza generalmente destabilizzante delle incomprensioni tra i genitori, potenzialmente esacerbata dalla fissazione dei diritti di visita "dall'alto" (cfr. in tal senso ad esempio act. A.3 n. II/9). La nuova soluzione globale adottata dall'istanza precedente potrebbe invece porre sostanziale rimedio a tali problemi. Viceversa, la circostanza – unica sulla quale appare sussistere unanimità – che il minore viva con piacere le visite del resisten- te e provi dispiacere per il loro annullamento palesa una profonda connessione emotiva con la figura paterna, ragion per cui qualsiasi limitazione del reciproco diritto delle due persone di incontrarsi contrasterebbe con il bene del minore, oltre a violare il principio di proporzionalità. Qualora le visite del padre si rivelino in futu- ro ingiustificatamente e considerevolmente irregolari, l'APMA è invece chiamata ad esaminare le misure adeguate ai sensi del precedente paragrafo. La circostan- za che l'APMA abbia precedentemente impartito ai genitori l'istruzione di "debita- mente informare l'APMA, per il tramite del curatore educativo D._____, nel caso in cui il mancato esercizio del diritto alle relazioni personali esponesse il minore ad un pericolo per il suo sviluppo, richiedendo una modifica o una soppressione del diritto alle relazioni personali secondo l'art. 274 cpv. 1 e 2 CC", è inadatta a influire su tale valutazione, non vincolando quanto ivi suggerito né l'istanza precedente, né tantomeno l'istanza di reclamo. Un ulteriore esame delle relative argomenta- zioni delle parti si rivela pertanto superfluo. La richiesta di svolgere le visite presso un punto di incontro va respinta per i me- desimi motivi. Essa contrasta segnatamente con la condivisibile volontà dell'APMA di dare maggior voce e autonomia ai genitori nell'organizzazione e nella gestione
12 / 14 delle visite paterne. Essendo il mandato della curatrice E._____ in tal senso limita- to alla vigilanza sul diritto alle relazioni personali (act. B.A, dispositivo n. 4/a, non impugnato e pertanto passato in regiudicata formale) – soluzione che esclude in- vece l'accompagnamento degli incontri da parte della curatrice –, mal si compren- de peraltro la motivazione addotta dalla reclamante, per cui "lo svolgimento dei diritti di visita presso un punto di incontro permetterebbe di verificare l'effettivo esercizio di tale diritto da parte del padre, nonché di constatare lo stato d'animo del bambino in queste occasioni, sia quando il padre annulla il diritto di visita, sia quando il padre effettivamente lo esercita" (act. A.1, pag. 13 in fine). 5.3. Da quanto precede discende che la censura della reclamante relativa ai diritti di visita del resistente dev'essere respinta nel merito. Essendo tuttavia lo stralcio dai ruoli compiuto dall'istanza precedente formalmente errato, il dispositivo
n. 8 della decisione impugnata dev'essere riformato nel senso che l'istanza di so- spensione del diritto alle relazioni personali del padre promossa dall'allora curatore D._____ e l'istanza di sospensione o modifica del medesimo promossa dalla ma- dre sono respinte. 6. Spese e ripetibili 6.1. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 1'500.00 (art. 10 OECC [CSC 320.210]), rimane a carico del Cantone dei Grigioni, non raggiungen- do i genitori la quota patrimoniale esente da spese per simili procedure e non po- tendo essere imputate alla reclamante malafede o temerarietà (art. 63 cpv. 3 LICC in combinato disposto al nuovo art. 28 cpv. 1 lett. b OPMinA [CSC 215.010]; cfr. in merito alla la situazione patrimoniale e di reddito dei genitori act. A.2.1 pag. 2 [ZK1 21 166] e act. A.1 e B.1 [ZK1 21 175]). 6.2. Risultando integralmente soccombente con i suoi petiti, la reclamante è in- vece tenuta a rifondere le ripetibili al resistente (art. 60 cpv. 2 LICC in combinato disposto all'art. 106 cpv. 1 CPC). Il resistente è a beneficio del gratuito patrocinio; la relativa istanza della reclamante è stata invece respinta (TC GR ZK1 21 166; ZK1 21 175). 6.2.1. Il resistente non ha inoltrato una nota d'onorario. Tenuto conto del dispen- dio temporale necessario per l'adeguato esercizio dei diritti del medesimo alla luce della complessità – relativamente limitata, considerata la conoscenza pregressa degli atti – del presente contenzioso, si giustifica di riconoscere nella fattispecie un dispendio temporale di 10 ore di lavoro per le osservazioni inoltrate (istanza di gra- tuito patrocinio inclusa) alla tariffa oraria mediana – applicabile in seguito al man-
13 / 14 cato inoltro di un accordo sull'onorario – di CHF 240.00. Sommati il consuetudina- rio indennizzo forfettario per gli esborsi del 3% e l'IVA al tasso del 7.7%, l'inden- nizzo complessivo dovuto al patrocinatore del resistente ammonta a CHF 2'662.40 (artt. 2 segg. OOA). 6.2.2. Dev'essere infine fissato l'indennizzo del patrocinatore del resistente dovuto dal Cantone dei Grigioni qualora le ripetibili si rivelassero irrecuperabili (art. 122 cpv. 2 prima frase CPC). Giacché la parte soccombente non è a beneficio del gra- tuito patrocinio, le ripetibili da essa dovute sono considerate irrecuperabili sola- mente laddove tale circostanza sia dimostrata, di norma tramite attestato di caren- za di beni (fra tante TC GR ZK1 19 175/176 del 13.4.2021 / 11.10.2021 con- sid. 19.4.1, con rimandi). Partendo dal dispendio temporale di 10 ore riconosciuto per le ripetibili e dalla tariffa oraria ridotta di CHF 200.00 (art. 5 OOA), al patrocina- tore del resistente è riconosciuto un indennizzo di CHF 2'218.60 (IVA e spese in- cluse). Il predetto importo andrebbe in tal caso a carico del Cantone dei Grigioni e sarebbe pagato dalla cassa del Tribunale cantonale. In seguito all'avvenuto pa- gamento dell'indennizzo il Cantone dei Grigioni subentrerebbe nella relativa misu- ra al resistente come creditore della pretesa nei confronti della reclamante (art. 122 cpv. 2 seconda frase CPC).
14 / 14 La Prima Camera civile pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Il dispositivo n. 8 della decisione dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti Grigioni centrale/Moesa del 31 agosto 2021 è riformato d'ufficio come segue: "Le istanze dell'allora curatore D._____ e di A._____ relative al diritto alle relazioni personali del padre sono respinte." 3. Per il resto, la decisione dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti Grigioni centrale/Moesa del 31 agosto 2021 è confermata. 4. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 1'500.00, rimane a carico del Cantone dei Grigioni. 5. A._____ è tenuta a rifondere a B._____ CHF 2'662.40 (IVA e spese incluse) a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo. Qualora tale importo dovesse rivelarsi irrecuperabile, in seguito alla con- cessione del gratuito patrocinio a B._____ (decreto TC GR ZK1 21 175) l'- indennizzo del patrocinatore del medesimo, avv. Luca Tenchio, di CHF 2'218.60 (IVA e spese incluse), andrebbe a carico del Cantone dei Grigioni (cassa del Tribunale cantonale). L'irrecuperabilità dev'essere dimo- strata, di norma tramite attestato di carenza di beni. In seguito all'avvenuto pagamento dell'indennizzo il Cantone dei Grigioni subentrerebbe nella rela- tiva misura al resistente come creditore della pretesa nei confronti della re- clamante (art. 122 cpv. 2 seconda frase CPC). 6. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 7. Comunicazione a: